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N. 00470/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00313/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 313 del 2013, proposto da:
Portobello Gaspare, Palazzotto Salvatore, Aiello Paolo, Cutino Marcello, Riso Napoleone, Aiello Maria Francesca, Battaglia Rosalia, Guttadauro Giovan Battista, Lucido Salvatore, Peloso Alberto,
tutti rappresentati e difesi dall’avv. Diego Marcello Fecarotti, con domicilio eletto presso il predetto difensore in Palermo, via Libertà n. 171;
contro
Presidenza della Repubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno, Prefettura di Palermo – Ufficio Territoriale del Governo, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliata in Palermo, via A. De Gasperi 81;
nei confronti di
Comune di Isola delle Femmine in Persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio
per l’annullamento
del Decreto del Presidente della Repubblica del 12 novembre 2012 (notificato ai ricorrenti a far data dal 6 dicembre 2012), con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Isola delle Femmine per la durata di 18 mesi, ai sensi dell’art. 143 del d.l.vo 18.08.2000 n. 267, con l’affidamento della gestione dell’ente ad una commissione straordinaria;
– della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012 (richiamata nel succitato d.p.r. e mai comunicata ai ricorrenti);
• della relazione del Ministro dell’Interno in data 5 novembre 2012 allegata al decreto di scioglimento con la quale il citato Ministro ha ritenuto “che ricorrano le condizioni per l’adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Isola delle Femmine (Palermo) ai sensi dell’ari. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267” ;
• della relazione in data 30 agosto 2012 e recante il prot. n. 1302/r-area sic/i^bis, con la quale il Prefetto di Palermo, ad esito di accesso ispettivo ed ai sensi dell’art. 143, comma 3, del t.u.e.l., ha attivato la procedura di scioglimento del Comune di Isola delle Femmine;
• di ogni alto atto, parere o provvedimento preordinato, connesso, consequenziale, comunque lesivo dei diritti dei ricorrenti, ivi compresi i verbali e la relazione finale redatta dalla commissione di accesso nominata con decreto del Prefetto della provincia di Palermo n. 25280/area o.s.p. ^ bis del 3 aprile 2012.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero dell’Interno e di Prefettura di Palermo-Ufficio Territoriale del Governo;
Visto l’art. 16, co. 2, cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2013 il dott. Giovanni Tulumello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuta l’incompetenza territoriale di questo T.A.R., ai sensi dell’art. 135, comma, lett. q) del cod. proc. amm., in materia di impugnazione dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 142 e 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per essere competente il T.A.R. del Lazio, sede di Roma
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)
Dichiara la propria incompetenza territoriale, per essere competente il T.A.R. del Lazio, sede di Roma.
Condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento in favore delle amministrazioni resistenti delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro mille/00, oltre accessori come per legge.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Maisano, Presidente FF
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
Maria Cappellano, Primo Referendario
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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VASSALLLO GIUSEPPE PIETRO BRUNO NUNZIO SERIO SAVOCA…… A PAG:
BILLECI SALVATORE 1937 BILLECI SALVATORE 1923 BILLECI ROCCO BRUNO PIETRO BRUNO GIUSEPPE D’AGOSTINO ROSARIO POMIERO GIUSEPPE B.B.P. snc LA MORGANTINA S.r.l. Palermo BRUNO GIOVANNI
La concessione edilizia in sanatoria n. “Omissis” del “Omissis”, “Omissis” Nel dettaglio, e’ stata sottoposta ad analisi la documentazione rinvenuta nel fascicolo relativo a “Opere eseguite in difformita’ della licenza edilizia n. 45 del “omissis”per la realizzazione di un fabbricato in contrada”omissis”, composto da tre elevazioni fuori terra (piano terra, primo e secondo), volume totale mc. 3.780,31”, istante “Omissis”, beneficiari “Omissis” e “Omissis” (figli ed eredi dell’istante).
Con Attestato di Concessione Edilizia in sanatoria assentita n. “Omissis”, il Responsabile del III settore U.T.C. del Comune di Isola delle Femmine, Architetto “Omissis”, attestava che dovevano intendersi assentite favorevolmente le istanze di concessione edilizia in sanatoria ex 1.47/85, presentate dalla sig.ra “Omissis”, ormai deceduta giusta denuncia di successione n. “Omissis”, ed alla quale succedono, nella qualita’ di unici eredi i figli “Omissis” e “Omissis”, per le opere eseguite in difformita’ della licenza edilizia n. “Omissis” del”Omissis”, per la realizzazione di un fabbricato in contrada “Omissis” .
La licenza edilizia n. “Omissis” del “omissis” si riferiva al progetto per la costruzione di un complesso alberghiero nel “Omissis”, in ordine al quale peraltro la C.E.C. aveva imposto prescrizioni riferite alla zona (che non prevedeva tale tipo di insediamento) ed alla cubatura degli immobili.
Sin dalle prime fasi la realizzazione del progetto aveva dato luogo ad una serie di irregolarita’, contestate con piu’ o meno decisione dagli uffici comunali, che per la difformita’ delle opere realizzate rispetto a quanto previsto nel progetto era stata oggetto, tra l’altro, di contravvenzione elevata dalla Stazione Carabinieri di Isola delle Femmine con verbale datato 21.02.1983 per violazione della legge n. 1150 del 1942, e sulla quale, infine, nel “omissis”si era innestata la richiesta di sanatoria, ai sensi della legge 47 del 1985.
In proposito, negli atti clell’UTC e’ stato anche riscontrato un atto
di notorieta’, risalente al 10.02.1981, concernente l’avvenuta eliminazione di irregolarita’ costruttive rispetto al progetto originario, formalizzato al Comune in presenza del Sindaco pro tempore “Omissis” ed al Segretario comunale, che veniva sottoscritto dalla titolare della concessione edilizia, “Omissis”, unitamente ad altri testimoni, tra i quali spicca il gia’ noto “Omissis”.
Per meglio comprendere le illegalita’ perpetrate dall’Amministrazione comunale nel procedimento in esame, non puo’ farsi a meno di richiamare talune fasi salienti della procedura, assai piu’ in dettaglio descritte nella relazione presentata dalla Commissione d’indagine, e che di seguito si riportano:
• Alla data dell’01.10.1990, si riscontra la consegna di una ricevuta di versamento della seconda rata della oblazione per la richiesta sanatoria; cio’ testimonia che, pur essendo trascorsi alcuni anni, la “Omissis” non aveva provveduto ad effettuare ilversamento dell’intero importo entro il termine stabilito del 30.09.1986;
• Con corrispondenza del 17 gennaio 1992, indirizzata al Comune di Isola delle Femmine e, per conoscenza, alla sig.ra “Omissis”, la Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali della Regione Sicilia rilevava che, con riferimento alla richiesta di nulla osta in sanatoria per la costruzione del fabbricato sito “omissis” istanza deromissis”, opere realizzate in difformita’ alla concessione edilizia n.”omissis” e successive varianti -, agli atti di quell’ufficio, non risultava il rilascio del preventivo nulla-osta;
• Con una nota indirizzata dal Comune alla signora “Omissis”, il 22.09.1997, mentre si comunicava che “trattandosi di un’opera realizzata in difformita’ ad una licenza edilizia, il calcolo dell’oblazione e’ da ritenersi esatto, poiche’ la tipologia dell’abuso e’ riferita al punto 3 del modello “A” allegato alla legge 47/85”, e che “ l’opera, essendo stata realizzata prima dell’entrata in vigore della L.R. 71 del 27.12.1978, non e’ soggetta al pagamento degli oneri concessori calcolati con le modalita’ dettate dalla L. 10 del 28.01.1977”, contemporaneamente si evidenziava altresi’ che “all’interno del fascicolo non vengono rinvenuti parte dei documenti di cui all’art. 23 della L. 47/85 ( certificato di idoneita’ Statica, Il Nulla Osta della Soprintendenza ai BaCC.AA.). Si trasmetteva pertanto in allegato, la diffida con la quale si richiedevano i documenti di’ cui sopra. Nell’allegato alla citata nota, si specificava che “trascorsi infruttuosamente i termini previsti dalla normativa vigente, sara’ applicata la disposizione prevista dal comma 1 dell’art. 40 della Legge 28 Febbraio 1985 n. 47” (cioe’ il pagamento di una somma pari al doppio dell’oblazione);
• Nella stessa nota, ancora, non veniva fatto alcun riferimento ai versamenti da oblazione ancora da effettuarsi ne’ ad una eventuale regolarizzazione di quelli gia’ effettuati perche’ non congrui in relazione al “quantum” effettivamente dovuto. E neanche all’interno del fascicolo preso in esame e’ stato rinvenuto alcun documento che comprovi l’adozione da parte dell’amministrazione comunale di un provvedimento sanzionatorio, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal citato art. 40, comma 1 della L. 47/85. Per di piu’ non e’ dato sapere neppure se la diffida allegata alla nota stessa, priva di protocollo e data e priva della firma del Sindaco pro tempore, “Omissis”, sia stata o meno spedita alla “Omissis” nella forma della raccomandata con ricevuta di’ ritorno, cosi’ come si evince dall’atto stesso;
• Ancora, con nota del 31.05.1999, il Comune, facendo seguito alla nota della Soprintendenza ai 13B.CC.AA. recante prot. 13776 del 30.12.1991 (dopo ben 7 anni), comunicava a quell’Ufficio che il fabbricato in parola era da ritenersi privo del nulla osta di cui all’art. 7 della L. 1497/39, specificando, altresi’, che “per le ulteriori richieste si fa presente che a causa di un incendio avvenuto nel mese di novembre dell’anno 1979, non e’ stato possibile rinvenire la pratica di che trattasi e quindi i’ relativi grafici e documenti”;
• Si giungeva, cosi’, alla nota prot. 4290/CC del 23.03.2006, con la quale l’Ufficio Sanatorie abusivismo e controllo del territorio del Comune, nella persona del suo responsabile Arch. “Omissis” e del responsabile del procedimento, geometra “Omissis”, dietro richiesta della sig.ra “Omissis”, certificava che la pratica di sanatoria intestata alla medesima, relativa all’immobile realizzato in difformita’ alla concessione edilizia, e precisamente con l’aumento di superficie utile e diversa destinazione d’uso di una parte dell’edificio, era ancora in corso di istruttoria da parte dell’ufficio scrivente;
• Il 13 marzo 2009, “Omissis” e “Omissis”, nella qualita’ di proprietari dell’immobile oggetto di condono edilizio – pratica “Ornissis”e nella qualita’ di unici eredi di “Omissis”, originariaintestataria della pratica, chiedevano che l’atto concessorio in sanatoria venisse a loro intestato, allegando, tra l’altro, la dichiarazione di successione dalla quale si evinceva che “Omissis”, coniuge superstite, aveva rinunziato all’eredita’, e dichiarando di non avere mai ricevuto ne’ loro ne’ la propria madre, richieste di integrazione e/o diniego da parte della Soprintendenza ai’ BB.CC. relativamente al vincolo paesaggistico, dopo la richiesta di’ Nulla Osta inoltrata in data 5.3.1999. Gli stessi dichiaravano altresi’ che nella fase di realizzazione dell’edificio eseguito dalla propria madre, giusta licenza edilizia “Omissis”e successive varianti, era stata occupata in buonafede una porzione del fondo confinante per una dimensione massima della superficie occupata dal fabbricato di m. 8 x 23 circa e che il proprietario del terreno attiguo non ha mai prestato opposizione relativa all’occupazione parziale del fondo medesimo;
• Nel corso dell’anno 2009, inoltre, un ulteriore scambio di corrispondenza avveniva tra il Comune, che commissionava una perizia tecnica ad un professionista esterno allo scopo di definire gli oneri urbanistici ed economici ai fini della definizione della pratica, l’AUSL di Carini, che emetteva un parere di compatibilita’ igienico-sanitaria del complesso alberghiero – esclusa la piscina – ed un perito di parte, che certificava che tutta l’opera era stata realizzata in conformita’ al progetto di concessione edilizia in sanatoria e che “l’istanza di condono e’ stata integrata con tutta la documentazione prevista dall’art. 26 della L.R. 37/85”. Inutile dire che tutte le citate fonti appaiono in contraddizione tra di loro. Infine, con l’attestato di concessione edilizia in sanatoria rilasciato con il n. “Omissis” (composto da n. 05 pagine) l’arch. “Omissis”, dichiarava che dovevano intendersi assentite favorevolmente le istanze di concessione edilizia in sanatoria ex L. 47/85, presentate dalla sig.ra “Omissis”, alla quale erano succeduti, nella qualita’ di unici eredi i figli “Omissis” e “Omissis”, per le opere eseguite in difformita’ della licenza edilizia n. “omissis” del “omissis”, per la realizzazione di un fabbricato in contrada “Omissis”. Detto attestato, tra l’altro, riportava:
• pagina 4, “visti i bollettini postali di pagamento dell’oblazione di: 1) lire 5.840.000 del 28.03.1986 – n.826; 2) di lire 5.840.000 del 26.03.1986; 3) lire 5.957.000 del 28.08.1986 – n. 623”.
• pagina 4, “vista la nota del 22,09.1997 – p.11° 10802, dell’il.T.C. con la quale si comunica che il calcolo dell’obiezione e’ esatto. Nella stessa nota risulta che, essendo l’opera eseguita prima dell’entrata in vigore della L.R. 71/78, non e’ soggetta al pagamento degli oneri concessori”.
Tali attestazioni danno conferma del sospetto circa il mancato pagamento dell’intera oblazione – segnatamente della seconda rata pari a 5.840.000 lire – non essendo stato rinvenuto alcun documento a comprova del citato versamento, asseritamente effettuato il 26 marzo 1983 e quindi in data antecedente al primo; come invece asseverato dalla perizia di parte ed attestata nel provvedimento di rilascio della concessione.
Le lungaggini, le contraddizioni e le carenze istruttorie, oltreche’ materiali, rilevate nel procedimento sopra sommariamente descritto trovano giustificazione alla luce delle notizie che emergono in capo ai soggetti protagonisti della vicenda.
“Omissis” e “Omissis”, infatti, sono figli di “Omissis” (classe”Omissis”), deceduto a Palermo il “Ornissis”e gia’ reggente della famiglia mafiosa di Capaci ed Isola delle Femmine, e di “Omissis”, il cui fratello, “Omissis”, nato a Capaci il “Omissis” e’ stato tratto in arresto nell’ambito dell’operazione “San Lorenzo 2” e successivamente condannato per concorso in associazione mafiosa. Sul conto di “Omissis”, sono emersi numerosi pesanti precedenti penali e di polizia: – 20.12.2000, con sentenza a seguito di giudizio abbreviato, veniva condannato, dal Tribunale di Palermo, per il reato di concorso in associazione mafiosa art. 416 bis C.P.;
• 15.03.2002, con sentenza n. 814 veniva condannato dalla Corte d’Appello di Palermo per il reato di concorso in associazione mafiosa ex art. 416 bis C.P.; la sentenza si riferiva all’arresto del 28.07.1999 per i reati commessi in Palermo dal settembre 1982 in poi;
• 12.07.2004, gli veniva notificata l’ordinanza emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Palermo, avente n. 259/04 R.O. e n.87/03 R.G.M.S. datata 12.05.2004, con la quale si applicava la misura della liberta’ vigilata per la durata di anni 1 (uno);
• 17.01.2005, in ottemperanza al decreto di sequestro n. 201/04 RMP, emesso dal Tribunale di’ Palermo – Sezione Misure di Prevenzione, il 28.12.2004, la Compagnia CC di Carini procedeva al sequestro di beni riconducibili al citato “Omissis” classe 1959, alla madre convivente “Omissis” e alla “Omissis”;
• 14.02.2008, il Tribunale di Palermo applicava la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della P.S. con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per la durata di anni tre;
• 17.06.2008, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Capaci con decreto n. 201/04 RMP del Tribunale di Palermo, notificato il 19/05/2008, veniva denunziato, in stato di liberta’ per violazione di cui all’art. 9 comma 2 L. n.1423 del 27/12/1956, dalla Stazione CC di Palermo per essersi allontanato dal Comune di Capaci senza l’autorizzazione dell’A.G. competente;
• 18.04.2012, segnalato in atti da parte del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Palermo, per violazione dell’art. 31 L. 646/82; nello specifico ometteva di comunicare l’avvenuta variazione patrimoniale pari ad euro 132.450,00.
Si aggiunga che i legami tra le famiglie “Omissis”, di Capaci sono dimostrate ed attestate, oltre che da stretti rapporti familiari – “Omissis” (classe “Omissis”) e “Omissis”, (classe “Omissis”) sono, infatti, cognati, anche da rilevanti interessi economici.
Risultano, a tal proposito, numerose compartecipazioni tra il “Omissis”, (classe 1937) ed il “Omissis”, (classe ‘59), anche unitamente ad altri soggetti mafiosi in numerose societa’ tra cui:
• “OMISSIS” tra gli altri, erano soci “Omissis” (classe “Omissis”), “Omissis” (classe “Omissis”), gia’ noto, e “Omissis” (classe “Omissis”).
• “OMISSIS”, facente capo al boss mafioso “Omissis” (fondatore della societa’ nel 1974), tra gli altri, si annoveravano quali soci, “Omissis” (classe “Omissis”), “Omissis” (classe “Omissis”), “Omissis” (classe “Omissis”), “Omissis” (classe “Omissis”), “Omissis” (classe “Omissis”), “Omissis” (classe “Omissis”), “Omissis” (classe “Omissis”), “Omissis” di cui si e’ gia’ ampliamente parlato in precedenza;
• “OMISSIS” con sede in Palermo, via “Omissis”, si annoveravano quali soci, “Omissis” (classe “Omissis”), “Omissis” (classe “Omissis”), “Omissis” (classe “Omissis”) e “Omissis” (classe “Omissis”). La societa’ aveva come oggetto l’assunzione di pubblici appalti ed e’ stata posta in fallimento il “Omissis”, poi oggetto di misura di prevenzione;
• “OMISSIS” si annoveravano, tra gli altri, quali soci, “Omissis” (classe ‘Omissis”), “Omissis” (classe “Omissis”), “Omissis” (classe “Omissis”). La societa’, costituita nel “Omissis”, aveva come oggetto la gestione, produzione, trasformazione di “Omissis”;
• “OMISSIS” si annoverano quali soci, “Omissis” (classe “Omissis”), “Omissis” (classe “Omissis”) e “Omissis” (classe “Omissis”).
Ulteriori elementi che dimostrano la commistione d’interessi tra lefamiglie “Omissis” con la consorteria criminale locale si rinvengono anche dai numerosi negozi giuridici posti in essere nel tempo:
• anno 1981, “Ornissis” (classe 1937), unitamente a “Omissis” (classe “Omissis”) e “Omissis” (classe “Omissis”), cedevano un terreno, a titolo gratuito, al Comune di Capaci;
• anno 1986, “Omissis” (classe “Omissis”), unitamente a “Omissis” (classe “Omissis”), “Omissis”, “Omissis”, “Omissis” e “Omissis”, acquistavano una vasto terreno nella Contrada quattro Vanelle (distante 150/200 metri circa dal luogo dell’esplosione della bomba che causo’ la strage di Capaci del 23 Maggio 1992);
• anno 1986, “Omissis” (classe “Omissis”), unitamente alla di lui moglie, vendeva a “Omissis” (classe “Omissis”) e “Omissis” (classe “Omissis”), rappresentati dai genitori “Omissis” (classe “Ornissis”) e “Omissis”, due appartamenti per lire 200.000.000 (il “Omissis”, mafioso appartenente alla famiglia di Capaci, e’ stato indicato come prestanome della suddetta cosca mafiosa).
• anno 1986, “Omissis” (classe “Omissis”) vendeva a “Omissis” (classe “Omissis”) un appezzamento di terreno;
• anno 1989, “Omissis” (classe “Omissis”), unitamente a “Omissis” (classe “Omissis”) e “Omissis” (classe “Omissis”), ricevevano, da terzi, la proprieta’ di un altro terreno;
• anno 1990, “Omissis” e “Omissis” acquistavano da terzi un immobile;
Si evidenzia, altresi’, che la famiglia di Capaci ed Isola delle Femmine, il cui reggente era proprio i/ “Omissis” (classe “Omissis”), faceva capo al mandamento mafioso di San Lorenzo.
I collegamenti principali di “Omissis” (classe “Omissis”) erano con i seguenti soggetti:
• “Omissis”, nato a Palermo il “Omissis” (capomafia di Capaci);
• “Omissis”, nato a Capaci il “Omissis”;
• “Omissis”, nato a Cinisi il “Omissis” (latitante e famigerato “Omissis” di Cinisi).
• “Omissis”, nato a Capaci i/ “Omissis” (“Omissis” pregiudicato), azionista della nota “Omissis”. facente capo al boss mafioso “Omissis” di Cinisi, e’ cugino di “Omissis” (classe “Omissis”).
PAGINA 43/48 DELLA RELAZIONE DELLA PREFETTURA DI PALERMO
COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE
III SETTORE – SERVIZIO: SANATORIE EDILIZIE
Pratica edilizia n. 45/1973
Pratica di sanatoria edilizia n. 20/1981
ATTESTATO DI CONCESSIONE EDILIZIA
IN SANATORIA ASSENTITA N. 12 DEL 14/05/2009
IL RESPONSABILE DEL III SETTORE U.T.C.
Vista la Legge urbanistica n. 1150/42 e ss.mm.ii.;
Vista la Legge n. 10 del 28/01/1977;
Vista il D.M. LL.PP. del 10/05/1977;
Vista la Legge n. 457 del 05/08/1978;
Vista la Legge Regionale n. 71 del 27/12/1978;
Vista la Legge Regionale n. 70 del 18/04/1981;
Vista la L.R. n. 4 del 2003;
Vista La L.R. n. 7 del 2003;
Viste le istanze di concessione edilizia in sanatoria a firma della sig.ra Vassallo Antonietta, omissis ai sensi D.Lgs n. 196/03 sulla tutela dei dati personali, inoltrate in data 29.03.1986
– numero progressivo 0453451208 – protocollo n. 02468, con le quali chiedeva, ai sensi della Legge 47/85, con modello A: la concessione in sanatoria per venti residenze non primarie in difformità della licenza edilizia n. 45/75 e con il Modello B: il cambio di destinazione d’uso da commerciale a residenziale non primarie;
Accertato che l’istante aveva titolo per richiedere la concessione edilizia in sanatoria, giusto atto di vendita del 09.08.1971, registrato in data 10.09.1971 al n. 30541 e n. 23868,
ai rogiti del dott. Marretta Domenico, Notaio in Piana degli Albanesi. Dall’atto di
provenienza risulta che i sig.ri Vassallo Vincenzo e Siino Sebastiano hanno venduto, alla
sig.ra Vassallo Antonietta, sopra generalizzata, un tratto di terreno edificabile nel territorio
di Isola delle Femmine, c.da Piana, p.lla n. 440 derivata dalla particella 53, del foglio di
Vista la licenza edilizia originaria n° 46 rilasciata il 17.08.1966 a nome di Vassallo Vincenzo e Sebastiano;
Vista la licenza edilizia n° 45 del 04.03.1975 , rilasciata alla sig.ra Vassallo Antonietta,
nella qualità di nuova proprietaria, giusto atto di compravendita del 09.08.1971, per la: realizzazione di trascritta presso la CC.RR.II. di Palermo il ……….. ai nn. ………/……….. un
complesso alberghiero a tre piani fuori terra oltre uno seminterrato in viale dei Saraceni al
Vista la licenza di variante del 15.01.1976 relativa al piano seminterrato;
Visti gli elaborati grafici a firma del tecnico incaricato l’architetto Gaetano Scolaro, iscritto
all’Ordine degli Architetti della Provincia di Palermo al n. 1805, da cui risulta che
l’immobile oggetto di concessione edilizia in sanatoria è stato realizzato in difformità della
licenza edilizia originaria n 45 del 04.03.1975 e successive varianti.
Dagli elaborati grafici a firma del tecnico incaricato sopra indicato, risulta che l’immobile
consta di tre elevazioni fuori terra (piano terra, primo e secondo) cosi articolato: Al piano
terra – dodici unità abitative, più vano scala, corridoio e locale adibito a deposito e locale
autoclave posto all’esterno all’edificio; il tutto con una superficie pari a mq. 916,78. Al
piano primo: nove unità abitative, vano scala, corridoio e terrazzo; il tutto per una
superficie pari a mq. 568,01. Al piano secondo, accessibile dal torrino scala: un’unità
abitativa con una superficie pari a mq 69,00 e lastrico solare allo stesso livello. La
volumetria totale dell’edificio è pari a mc. 3.780,31.
Accertato dagli elaborati grafici che l’abuso oggetto di sanatoria edilizia consiste :
1) nella diversa distribuzione interna del piano, originariamente seminterrato, che diviene
piano terra, ed ampliamento all’interno della sagoma originariamente assentita con l’ultima licenza edilizia n. 45/1975; 2) nel cambio di destinazione d’uso da (commerciale): 65 bar, ristorante, direzione ecc.. a unità residenziale in ambito
3) nell’ampliamento al piano secondo (lastrico solare) del torrino scala, con la
definizione di un’unità abitativa. Visto l’atto di notorietà del 10.02.1981 sottoscritto dalla
de cuius sig.ra Vassallo Antonietta, nella quale dichiarava che l’edificio sito in Via Dei
Saraceni del Comune di Isola delle Femmine, composto da Piano Seminterrato e da piano
rialzato era stato iniziato nel mese di aprile 1975 ed era stato completato nelle sue
strutture essenziali alla data del 30.12.1976;
Vista la perizia sulla consistenza dell’immobile, giurata in data 24.09.1990 –cronologico n.
14337, dall’architetto Gaetano Scolaro, sopra generalizzato, con la quale attesta, (…) che
la signora Vassallo Antonietta ha realizzato sul lotto di terreno censito al catasto al foglio
di mappa n. 3 – particella n. 440, un edificio a tre elevazioni fuori terra, adibito a
complesso alberghiero. L’immobile al momento del sopralluogo era completamente rifinito
in ogni sua parte, sia interna che esterna. Esso risulta composto al piano terra da 12 unità
abitative più un vano adibito a contatori enel, un ambiente deposito ed un locale autoclave
all’esterno dell’edificio; al piano primo da 9 unità abitative; al piano secondo da una unità
Il tecnico dichiara altresì che gli scarichi dell’immobile sono convogliati nella fognatura dinamica comunale.
Accertato dai rilievi aereo-fotogrammetrici, volo del gennaio 1977, che l’immobile era già esistente nella sua sagoma.
Vista la catastazione a firma dell’architetto Gaetano Scolaro, e le visure nn. Pa0363764 del 28.08.2008, secondo cui l’immobile risulta intestato ai sig.ri Billeci Leonarda e Vincenzo,
sopra generalizzati, e censito nel seguente modo: foglio n. 3 – p.lla n. 440 – sub. 3, ctg.
C/2; foglio n. 3 – p.lla n. 440 – da sub. 4 a sub. 23, ctg. A/3; foglio n. 3 – p.lla n. 440 – sub.
Vista la nota del 22.03.1999 con la quale il Genio Civile di Palermo attesta il deposito del certificato di idoneità sismica redatto dall’architetto Gaetano Scolaro, iscritto all’Ordine
degli Architetti della Provincia di Palermo al n° 1805, d epositato ai sensi della L. 64/74 e
ss. DD.MM., presso il Genio Civile di Palermo in data 22.12.1998 – protocollo n. 28416/98 –
Sezione I – pratica edilizia n. 3254/98;
Vista la domanda di Nulla Osta inoltrata alla Soprintendenza ai BB.CC.AA. in
data 05.03.1998 e la successiva nota della Soprintendenza ai BBCCAA con la
quale vengono comunicati, su richiesta della ditta, gli estremi della pratica –
ricevuta di protocollo n. 5519 del 06.03.1999.
Visto il parere igienico-sanitario favorevole dell’AUSL – p.llo n. 701/IP del 23/04/2009;
Vista la nota del 13 marzo 2009 – p.llo n. 4353, presentata dai sig.ri Billeci Leonarda e
Vincenzo, sopra generalizzati, nella qualità di nuovi proprietari in quanto unici eredi come
indicato nella denuncia di successione allegata, numero 43 – volume n. 392 – del
26.08.2008, con cui chiedono che l’atto concessorio in sanatoria venga a loro intestato
nella qualità di unici proprietari. Nella nota trasmettono:
1) dichiarazione di successione;
2) nota con cui intendono avvalersi del silenzio assenso della Soprintendenza ai BB.CC.AA;
3) dichiarazione redatta ai sensi dell’art. 938 del c.c.; 3) certificati del Ministero di Grazia e Giustizia, nn° 84126/2008/R e 84498/2008/R del 11/12/2008 e 13/12/2008;
Vista la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n° 445/2000, trasmessa dal
sig. Billeci Vincenzo…omissis…, in data 13 marzo 2009 – con nota p.llo n° 4353, s
ottoscritto dai figli delle sig.ra Vassallo Antonietta, nella qualità di unici eredi: Billeci
Vincenzo …omissis… e Billeci Leonarda …omissis…, con la quale intendono avvalersi
dell’articolo n°938 del c.c.;
Vista la Dichiarazione di Successione aperta in data 14.05.2007 presentata al numero 43 –volume n. 392 – in data 26.08.2008. Dalla denuncia di successione risulta che alla morte della sig.ra Vassallo Antonietta nata a Capaci il 30.08.1946 – codice fiscale: VSS NNT 46M70B645K, risultano eredi: 1) Billeci Leonarda, …omissis…;2) Billeci Vincenzo, …omissis…;
Vista la dichiarazione sostitutiva di notorietà del 13/03.2009 – p.llo n. 4353, sottoscritta ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 a firma degli eredi de lla sig.ra Vassallo Antonietta, i sig.ri Billeci Leonarda, …omissis…, e Billeci Vincenzo, …omissis…, con la quale dichiarano di non avere ricevuto né loro né la propria madre, Vassallo Antonietta, richieste di integrazione o provvedimenti di diniego da parte della Soprintendenza ai BBCCAA, dopo la richiesta di Nulla Osta inoltrata in data 05.03.1999 di cui alla ricevuta n. 5519 del 06.03.99 con la stessa, i sig.ri Billeci Vincenzo e Leonarda, sopra generalizzati, ai sensi dell’ l’art. 17 – comma 6° della L.R. n. 4 del 16.04.2003 – intendono avvalersi del parere assentito;
Visti i certificati rilasciati dal Ministero Grazia e Giustizia – Generale casellario giudiziale–
n° 84126/2008/R, del 11/12/2008 e n° 84498/2008/R – r elativo ai sig.ri Billeci Vincenzo, …omissis…, e Billeci Leonarda, con i quale si attesta che nella Banca del Casellario giudiziale risulta per entrambi i soggetti: NULLA.
Vista la comunicazione dei signori Billeci Vincenzo e Billeci Leonarda, sopra generalizzati,
del 11/05/2009 – p.llo n. 7726, con la quale in termini di legge intendono assentita la concessione edilizia in sanatoria, per decorrenza dei termini, come disposto dalla L.r. 04/2003 – articolo n. 17;
Vista la perizia giurata dall’ingegnere Stefano Francavilla, iscritto al relativo Albo degli Ingegneri della Provincia di Palermo al n° 5897, re datta ai sensi dell’art. 17 della L.r. n. 04/2003, al fine della definizione della pratica edilizia, attestante che il corpo di fabbrica per il quale è richiesta la concessione in sanatoria, non ricorre alcuna delle ipotesi di insanabilità previste dalla vigente normativa, giurata presso il Tribunale di Palermo, il 07/05/2009 ed introitata al protocollo del Comune al n. 7726 del 11/05/2009;
Visti i bollettini postali di pagamento dell’oblazione di: 1) lire 5.840.000 del 28.03.1986 –
n. 826; 2) di lire 5.840.000 del 26.03.1986; 3) lire 5.957.000 del 28.08.1986 – n. 623;
Vista la nota del 22.09.1997 – p.llo n. 10802, dell’U.T.C., con la quale si comunica che il
calcolo dell’oblazione è esatto. Nella stessa nota risulta che, essendo l’opera eseguita prima dell’entrata in vigore della L.r. 71/1978, non è soggetta al pagamento degli oneri concessori;
Viste le leggi 47/85 e successive modifiche ed integrazioni e L.R. 37/85 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il comma 1 dell’art.39 della L. 724/94 con le modifiche introdotte dall’art. 2 comma
37 lett. B della L. 662/96 e riscontrato che nulla osta al rilascio della concessione edilizia in sanatoria;
Vista la L.R. n. 04/2003;
che devono intendersi assentite favorevolmente, le istanze di concessione edilizia in
sanatoria ex lege 47/85, presentate dalla sig.ra Vassallo Antonietta, …omissis…, inoltrate in data 29.03.1986 – numero progressivo 0453451208 – protocollo n. 02468, con modello A e modello B, ormai deceduta giusta denuncia di successione numero 43 – volume n. 392 – del 26.08.2008 ed alla quale succedono, nella qualità di unici eredi, i figli: Billeci
Vincenzo, …omissis…, e Billeci Leonarda, …omissis…, per le opere eseguite in difformità della licenza edilizia n. 45 del 04.03.1975 per la: realizzazione di fabbricato in contrada
Piana, al catasto urbano al foglio di mappa n. 3 – particella n. 440 dal sub. 3 al sub. 26,
composto da tre elevazioni fuori terra (piano terra, primo e secondo), così articolato: al
piano terra: dodici unità abitative al piano terra, più vano scala, corridoio e locale adibito a
deposito, e locale autoclave esterno all’edificio; il tutto con una superficie pari a mq.
916,78; al piano primo: nove unità abitative, vano scala, corridoio e terrazzo; il tutto per
una superficie pari a mq. 568,01; al piano secondo, accessibile dal torrino scala: un unità
abitativa e lastrico solare allo stesso livello. La volumetria totale dell’edificio è pari a mc. 3.780,31, così come riportato negli elaborati grafici che allegati alla presente, ne fanno parte integrante e sostanziale. La presente attestazione di concessione edilizia in sanatoria viene rilasciata fatti salvi i diritti dei terzi.
A norma dell’art. 36 della L.R. 71/78 il presente atto sarà trascritto presso la Conservatoria
dei RR.II. di Palermo, con carico della spesa al concessionario. A norma dell’art. 36 della
L.R. 71/78 la presente Concessione Edilizia in Sanatoria sarà trascritta presso la Conservatoria dei RR.II di Palermo, a nome degli attuali proprietari, nella qualità di unici eredi, Billeci Vincenzo, …omissis…, e Billeci Leonarda, …omissis…, con carico della spesa
Il Responsabile del III Settore U.T.C.
Su conforme relazione del messo comunale, che la presente concessione è stata pubblicata
all’albo pretorio, ai sensi dell’art.37 della L.R. 71/78 per 15 giorni consecutivi, da l
___________ al _____________ e che contro la stessa _____ sono stati presentati
Isola delle Femmine_________
Estratto di concessione edilizia
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n.10 del 30.05.2011
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FIGLI DI VASSALLO ANTONIETTA E BILLECI SALVATORE
Nomina al Responsabile del III Settore, arch. Sandro D’Arpa, a rappresentare il Comune di Isola delle Femmine per la stipula dell’atto relativo alla cessione a titolo gratuito delle aree, censite al catasto terreni al fg. n. 3, p.lla n. 1790, per la reali
Tipo di Atto: DELIBERA DI GIUNTA
Il Sindaco, Gaspare prof. Portobello sottopone all’approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione:
Nomina al Responsabile del III Settore, arch. Sandro D’Arpa, a rappresentare il Comune di Isola delle Femmine per la stipula dell’atto relativo alla cessione a titolo gratuito delle aree, censite al catasto terreni al fg. n. 3, p.lla n. 1790, per la realizzazione delle quali è stato ottenuto lo scorporo degli oneri di urbanizzazione primaria relativi agli immobili realizzati con C.E. n. 09/02, prospicienti su detta strada;
• Che in data 14/05/2002 veniva rilasciata dal Comune di Isola delle Femmine la Concessione Edilizia n. 09/02, al Sig. Arena Giovanni, nato a Palermo il 15.06.1931, per la realizzazione di un insediamento residenziale su un’area sita in località “Quattro Vanelle” Via Passaggio della Tortora, identificata al N.C.T. al foglio di mappa 3 particella 1791 (ex 248/249 e 256), successivamente volturata al nuovo proprietario in data 01/09/2003 sig. Billeci Salvatore, nato a Capaci il 29/05/1937 e residente in Isola delle Femmine, Passaggio del Cedro n. 6, codice fiscale BLL SVT 37E29 B645L, in forza dell’Atto di Permuta stipulato il 16/07/2003 presso il Notaio Francesco Rizzuto, Rep. n. 64703, registrato in Palermo il 29/07/2003 al n. 75925;
• Che ai fini edificatori del lotto identificato al catasto – foglio n. 3 particella n. 1791, l’Ufficio Tecnico Comunale con nota p.llo n. 14137 del 12.11.2001 esprimeva la necessità della realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, relative alla viabilità previste nel Piano Particolareggiato
• Che in data 16.02.2007- veniva rilasciata dall’U.T.C., la concessione edilizia n. 3, ai sensi della L.N. 10/1977 art. 9 lettera “f”, per l’esecuzione di opere di urbanizzazione primaria consistenti nella “realizzazione della rete di distribuzione idrica, della rete fognante, della rete di distribuzione dell’energia elettrica, dell’impianto di illuminazione della rete stradale nonché della realizzazione della rete stradale nel lotto di terreno sito in Isola delle Femmine, Passaggio delle Tortore censito al N.C.T. al foglio 3 particella n. 1790;
• che il sig. Billeci Salvatore, nuovo proprietario intende ottemperare a quanto disposto dall’Ufficio Tecnico comunale, con nota p.llo n. 14137 del 12.11.2001, e procedere alla cessione a titolo gratuito delle aree, censite al catasto terreni al fg. n. 3, p.lla n. 1790, per la realizzazione delle quali è stato ottenuto lo scorporo degli oneri di urbanizzazione primaria relativi agli immobili realizzati con C.E. n. 09/02, prospicienti su detta strada;
• che tale cessione deve avvenire in presenza di un Notaio;
Autorizzare il responsabile del III Settore, arch. Sandro D’Arpa, a rappresentare il Comune di Isola delle Femmine per la stipula dell’atto relativo alla cessione a titolo gratuito delle aree, censite al catasto terreni al fg. n. 3, p.lla n. 1790, per la realizzazione delle quali è stato ottenuto lo scorporo degli oneri di urbanizzazione primaria relativi agli immobili realizzati con C.E. n. 09/02, prospicienti su detta strada;
Pareri ed attestazioni resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del t.u. sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.lgs. 18/08/2000, n° 267, relativi alla proposta indicata in oggetto:
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della superiore deliberazione
Vista la superiore deliberazione, corredata dal parere prescritto;
Ritenuta meritevole di approvazione;
Con voti unanimi, espressi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Sindaco
Di approvare la superiore proposta di deliberazione, corredata dal prescritto parere, rendendola immediatamente esecutiva.
ISOLA DELLE FEMMINE:
CAPACI ISOLA DELLE FEMMINE LE FAMIGLIE:
L’UFFICIO TECNICO COMUNALE DI ISOLA DELLE FEMMINE TERRITORIO SENTENZE:
CAPACI, ISOLA, BRUNO FRANCESCO, VASSALLO SALVATORE, BILLECI
SALVATORE, BADALAMENTI, COPACABANA, RICCOBONO,ENEA,MAFIA,SCIOGLIMENTO
CONSIGLIO COMUNALE ISOLA,TAR ROMA 2989/2013,TAR PALERMO 313/2013